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giurisprudenza

Corte di Giustizia UE: sì alla toga sopra la tonaca! (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, Sent., 7 maggio 2019, C-431/17)

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato in via pregiudiziale la questione sollevata dal Consiglio di Stato della Grecia chiamato a decidere in merito alla richiesta pervenuta da parte di un monaco di iscrizione nel registro speciale del foro di Atene in qualità di avvocato esercente il suo titolo professionale di origine a Cipro.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica e ad armonizzare completamente i requisiti preliminari richiesti ai fini dell’esercizio del diritto di stabilimento conferito dalla direttiva stessa.

La norma in questione prevede che «1. L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro. 2. L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. (…)».

La circostanza che nell’ordinamento interno greco sia stabilito che i monaci della Chiesa di Grecia non possono essere iscritti negli albi degli ordini degli avvocati, in quanto non sussistono, a causa del loro status, le garanzie riconosciute indispensabili per l’esercizio dell’attività forense, non osta, a parere della Corte, all’accoglimento della richiesta avanzata dal monaco di Cipro.

La Corte, infatti, richiamando suoi precedenti, conferma che la facoltà offerta al legislatore nazionale di prevedere garanzie nel proprio ordinamento interno non consente ad esso di aggiungere ai presupposti richiesti dalla normativa comunitaria condizioni supplementari relative al rispetto di obblighi professionali e deontologici. Ebbene, negare ad un avvocato, che desideri esercitare la professione nello Stato membro ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine, la sua iscrizione presso le autorità competenti di detto Stato membro soltanto perché egli ha lo status di monaco, equivarrebbe ad aggiungere una condizione di iscrizione a quelle contenute nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5, laddove un’aggiunta siffatta non è autorizzata dalla suddetta disposizione.

A cura di Costanza Innocenti