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giurisprudenza

Cosa comporta la violazione delle forme digitali previste in tema di notificazione a mezzo PEC? (Cass., Sez. III, Ord., 8 giugno 2023, n. 16189)

La violazione delle forme digitali dettate in materia di notificazione a mezzo PEC determina, salvo che sia impossibile depositare l’atto notificato a mezzo modalità telematiche ex art. 3 bis L. 53/1994, la nullità della notificazione: in estrema sintesi, è questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 16189/2023.

La fattispecie in sintesi: la ricorrente / coniuge separata impugnava la sentenza tribunalizia con cui veniva accolta l’opposizione, proposta ex art. 617 c.p.c., dall’altro coniuge separato avverso l’atto di precetto, che veniva quindi dichiarato nullo (l’atto di cui all’art. 480 c.p.c. era fondato sul decreto di omologa della separazione personale con cui la ricorrente aveva intimato il pagamento della somma dovuta in ragione del protratto inadempimento dell’obbligo di mantenimento della figlia).

Con l’unico motivo dedotto nel ricorso viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per estensione della nullità della notificazione a mezzo PEC dell’atto introduttivo dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.

Nello specifico, la ricorrente rilevava che:

  1. i) ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994 e 19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell’avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute;
  2. ii) nella fattispecie, la controparte avrebbe stampato e scansionato il messaggio notificato, allegati e ricevute per poi depositare tutto in giudizio in formato PDF; da qui la dedotta nullità della notifica in forza del predetto art. 11.

Il controricorrente, dal canto suo, rilevava una mera irregolarità della notifica, sanabile con il raggiungimento dello scopo, giacché aveva correttamente depositato in via telematica gli originali informatici, seppur in formato PDF: riteneva quindi soddisfatti i precetti di cui alla normativa sulla notifica a mezzo PEC.

La Suprema Corte, esaminate le carte, accoglie il ricorso pronunciando anche principio di diritto.

Partendo dall’esame delle normative coinvolte, il Supremo Consesso afferma che la notifica a mezzo PEC deve essere obbligatoriamente data “con modalità telematiche”, cioè con il deposito in PCT delle ricevute di accettazione e consegna nei formati nativi e del file “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute; non vi è altro modo per ottemperare a questo onere.

Orbene, in caso ciò non avvenga la normativa sancisce con la nullità la notificazione così effettuata, in quanto priva dei requisiti espressamente richiesti.

Il caso di specie tratta della notifica dell’atto introduttivo di un giudizio per cui è necessario chiedersi se la notifica, per come predisposta ed effettuata, abbia effettivamente raggiunto lo scopo legale dell’atto, cioè la consegna dell’atto nella sua interezza.

La prova che l’atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza viene data, come sopra ricordato, soltanto depositando le ricevute in formato “.eml” o “.msg” ed il file “DatiAtto.xml” contenente gli identificativi delle predette ricevute.

Il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC con i PDF delle ricevute di accettazione e consegna non ottempera a tale onere della prova.

La Corte aggiunge, inoltre, che non essendoci altre circostanze da cui evincere la tempestiva consegna della citazione in opposizione, non può che escludersi la sanatoria della nullità della notificazione.

In conclusione, quindi, la Suprema Corte accoglie il ricorso, dichiara nullo il giudizio di primo grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale, non prima di aver enunciato il seguente principio di diritto:

“In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3, e 9, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis legge cit. (nel qual caso l’avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio; e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.”.

A cura di Andrea Goretti