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giurisprudenza

Costituisce illecito deontologico oggettivamente grave, oltre che reato di patrocinio infedele, la condotta dell’avvocato che suggerisca al proprio assistito di violare la legge (C.N.F., Sent., 20 marzo 2018, n. 16)

All’origine della pronuncia del CNF in commento vi è la condanna penale inflitta dalla C.A. di Trento a un avvocato per il reato di cui all’art. 380 c.p. (patrocinio infedele), per aver consigliato al proprio assistito -già ristretto in carcere e imputato di bancarotta fraudolenta e frode fiscale- l’inserimento nella dichiarazione IVA 2004 di fatture emesse per operazioni inesistenti, così inducendolo alla commissione dell’ulteriore reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000.

Passata in giudicato detta sentenza nel 2013, l’anno seguente il COA competente comminava all’avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un anno, per violazione dell’obbligo di non suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità; e il CNF nel 2016 confermava la decisione assumendo a parametro di riferimento l’art. 23 c.7 del c.d.f. 2014, che per tale violazione prevede da uno a tre anni di sospensione.

La S.C. (S.U. 22.5.2017 n. 12798), però, cassa detta sentenza e rinvia al CNF per la rideterminazione della sanzione, ritenendo applicabile -in virtù del principio del favor rei di cui all’art. 65 c.5 L. 247/2012- l’art. 36 c.2 del c.d.f. previgente, e quindi l’art. 40 c.1 n.3 RDL 1578/1933 che stabilisce la più lieve sanzione della sospensione da due mesi a un anno.

Il CNF, quindi, ridetermina la sanzione della sospensione nella misura di dieci mesi, affermando in primo luogo che l’illecito deontologico in questione rientra in quel novero di violazioni che sono oggettivamente gravi e idonee a generare pesante discredito sull’intera categoria, in quanto costituiscono l’esatta negazione dei principi generali che da sempre devono ispirare il comportamento dell’avvocato nei confronti della legge e della collettività; e prova ne è, secondo il CNF, la circostanza che il medesimo comportamento è considerato dal legislatore fattispecie tipica di reato sanzionato con pena detentiva fino a tre anni.

In secondo luogo, a indurre il CNF a una scelta di maggior rigore è anche la tesi difensiva dello stesso incolpato, che ha sostenuto di essere stato costretto a dare quel consiglio al cliente per evitargli una sorta di “confessione indiretta” del reato ben più grave di bancarotta fraudolenta, e quindi per perseguire il suo interesse e adempiere così all’obbligo di difesa; dal che il CNF deduce, piuttosto, il dolo dell’avvocato, o comunque il suo difetto di competenza circa la rilevanza penale della condotta suggerita.

In conclusione, si può rilevare come la vicenda presa in esame confermi che la contrapposizione tra interesse dell’assistito e rispetto della legge, evocata nel caso di specie dalla difesa dell’incolpato (quantomeno ai fini della riduzione della sanzione), non ha alcuna ragione di essere: è vero che il dovere di difesa impone all’avvocato di adoperarsi con ogni mezzo per la tutela dei diritti e interessi dell’assistito, ma pur sempre con ogni mezzo lecito, e ciò innanzitutto perché la commissione di una violazione di legge non corrisponde mai all’interesse dell’assistito; al contrario, è suggerirgli un siffatto contegno che lede i suoi interessi e che quindi costituisce violazione del dovere di fedeltà.

 

A cura di Stefano Valerio Miranda

 

Allegato:
16-2018