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giurisprudenza

Cumulo di anzianità di iscrizione come avvocato stabilito con quella ordinaria a seguito di integrazione (Cass. Sez. Un., 19 luglio 2024, n. 19976)

Con la sentenza n. 19979 del 19 luglio 2024 la Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sul tema dell’anzianità riguardo l’iscrizione all’Albo speciale per le giurisdizioni superiori, consolidando altresì il proprio orientamento in ordine alla cumulabilità dell’anzianità di iscrizione nella sezione avvocati stabiliti con l’iscrizione all’albo ordinario successivamente all’integrazione.

La fattispecie in sintesi: l’avvocato ricorrente impugnava avanti la Suprema Corte la sentenza del C.N.F. con cui veniva definito il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del possesso dei requisiti per la partecipazione al corso propedeutico all’iscrizione all’Albo degli avvocati ammessi al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

Per quel che qui rileva, il ricorrente esponeva che:

i) egli aveva partecipato al Bando per l’ammissione al predetto corso nel 2018, richiedente tra gli altri requisiti di partecipazione, l’iscrizione all’Albo da almeno otto anni – requisito che il ricorrente ha effettivamente dimostrato di possedere, presentando il relativo certificato attestante quanto di necessario (il ricorrente era iscritto nell’Albo Sezione Speciale D. lgs. 96/2001 / Avv.to Stabilito dal 2010 e nell’Albo ordinario dal 2015);

ii) successivamente al superamento della verifica finale di idoneità, il medesimo era stato inserito dal Presidente del C.N.F. nell’elenco degli aventi diritto alla presentazione della domanda di iscrizione nell’Albo Speciale;

iii) successivamente, il C.N.F. gli comunicava di aver intenzione di avviare il procedimento di autotutela a mezzo del quale annullare i provvedimenti ammissivi resi in suo favore in quanto risultava non in possesso del requisito dell’anzianità di iscrizione di 8 anni nell’albo ordinario; successivamente, il Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale rigettava dell’istanza per l’iscrizione all’Albo Speciale;

iv) la questione sorgeva in conseguenza della modifica dell’art. 1, comma 1 Reg. C.N.F. del 20.11.2015 tramite in forza della quale, laddove precedentemente era richiesta l’iscrizione all’Albo da otto anni ai fini dell’ammissione alla frequentazione del corso organizzato dal CNF, propedeutico all’iscrizione all’Albo Speciale, diventavano necessari otto anni di iscrizione all’Albo ordinario o all’elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici;

iv bis) il ricorrente, pertanto, impugnava in annullamento la decisione del Comitato avanti il C.N.F.;

v) nel mentre, veniva pubblicato il nuovo bando per il medesimo corso (anno 2019), con i “nuovi” requisiti di anzianità di iscrizione e il ricorrente aveva fatto ricorso al TAR Lazio per poter partecipare al nuovo corso, cosa poi in effetti avvenuta, ricorso conclusosi con l’accoglimento delle doglianze del ricorrente, permettendo così la relativa partecipazione;

vi) la decisione del TAR veniva impugnata avanti il C.D.S. dal C.N.F., il quale motivava il proprio ricorso precisando che gli avvocati stabiliti si iscrivono in un’apposita sezione speciale dell’Albo dei professionisti forensi diversa rispetto alla sezione ordinaria dell’Albo – con riguardo tanto all’ordinamento forense che alle attività professionali praticabili – in ragione del diverso percorso formativo affrontato; l’anzianità necessaria, quindi, all’avvocato stabilito per patrocinare innanzi le giurisdizioni superiori è dunque soltanto quella “di esercizio” (e non di mera iscrizione all’albo ordinario) per la quale, quindi, si dimostra di aver esercitato la professione per almeno otto anni;

vi bis) il C.D.S. accoglieva il ricorso del C.N.F., respingendo la decisione di primo grado.

vii) medio tempore, ed infine, con successiva istanza al CNF, il ricorrente richiedeva l’iscrizione all’Albo delle Giurisdizioni superiori i in forza del superamento dell’esame finale, accolta dal C.N.F.; il C.N.F. accoglieva nel 2023 questa istanza, così riconoscendo il suo diritto a partecipare al corso 2018, superato nel 2019.

Tutto ciò premesso, il ricorrente impugna la predetta sentenza con 4 motivi, premettendo l’avvenuta cessione della materia del contendere con la necessaria condanna del C.N.F. alla rifusione delle spese per la soccombenza virtuale dello stesso.

Le Sezioni Unite, in primo luogo, dichiarano la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per aver avuto il ricorrente soddisfazione nell’ottenimento del bene della vita originariamente richiesto, e non tanto la cessazione della materia del contendere (presupponendo il reciproco riconoscimento del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, cosa che non è avvenuta).

In secondo luogo, e nello specifico, le Sezioni Unite puntualizzano e ribadiscono l’intepretazione consolidata in ordine alla cumulabilità e natura delle diverse anzianità di iscrizione.

È infatti pacifico che ai fini dell’iscrizione all’Albo delle Giurisdizioni superiori, l’anzianità necessaria /presupposto per l’iscrizione non ricomprende l’iscrizione nella sezione degli avvocati stabiliti in quanto l’iscrizione nella sezione ordinaria e l’iscrizione nella sezione speciale corrispondono a differenti modalità di “essere” un professionista in base a titoli che sono diversi (“avvocato” ed “abogado” – nel caso di specie).

La differenza, quindi, non è solo formale perché l’avvocato stabilito che si iscrive nell’Albo ordinario, diventando quindi avvocato integrato, è il professionista che ha acquistato tutte le conoscenze professionali necessarie e di riferimento per l’ordinamento in cui esercita la professione (diverso, chiaramente, da quello di origine) al fine di esercitare la professione forense come un avvocato che abbia acquisito il titolo in Italia.

Proprio per questo motivo, concludono le Sezioni Unite, non possono cumularsi le due iscrizioni, in quanto afferenti a due diverse forme di esercizio della professione, tali da non permettere quindi un’anzianità unica propedeutica al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

Le Sezioni Unite dichiarano quindi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, compensando le spese.

A cura di Andrea Goretti