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giurisprudenza

Dal 1° gennaio 2018 l’esercizio associato della professione forense può essere svolto anche in organismi societari di tipo multidisciplinare (Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018, n. 19282)

Sia il COA di competenza che il CNF, avevano rigettato la domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo presentata da una società di persone composta da due avvocati ed un dottore commercialista ritenendo inapplicabile alla professione forense l’art.10 L.183/2011, disciplinante le società tra professionisti, in quanto, l’art.5 della L.247/2012, che demandava al Governo la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, stabiliva, tra i principi direttivi, che l’esercizio in forma societaria sarebbe stato consentito esclusivamente ai soci avvocati, richiamando quanto già contenuto nel D.Lgs 96/2001 che dettava una disciplina speciale per le società tra avvocati.

La questione, già lungamente dibattuta anche in dottrina, si era posta a causa della clausola contenuta all’art.10 c.9 della L.183/2011 che faceva espressamente salve le associazioni professionali ed i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Gli interessati, ritenendo che il richiamo all’art.5 formulato sia dal COA che dal CNF fosse da considerare superato per mancato esercizio della delega da parte del Governo, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte.

A seguito di un lungo excursus normativo che ha ripercorso tutta la disciplina dell’esercizio in comune dell’attività professionale in genere, e della professione forense nello specifico, la Cassazione ha accolto il ricorso sul presupposto, dirimente, che l’art.5 della L.247/2012 è stato espressamente abrogato dalla L.124/2017 che, allo scopo di garantire maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense ha inserito nella medesima legge l’art.4bis.

L’articolo richiamato conferma l’ammissibilità dell’esercizio della professione forense in forma societaria, sia essa di persone, di capitali o cooperativa ed, inoltre, ha espressamente stabilito che la società possa essere costituita anche tra avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti ad altri albi professionali a condizione che detti soci detengano almeno i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto e che i soci non avvocati non rappresentino più di 1/3 del capitale sociale, a pena di scioglimento della società e conseguente cancellazione dall’albo.

L’accoglimento della questione deriva dall’applicazione delle normali regole di successione delle leggi nel tempo; in particolare, l’espresso divieto contenuto nella disciplina speciale del D.Lgs 96/2001, non superato dalla L.183/2001 dettante una disciplina generale, è stato superato soltanto con l’intervento della L.124/2017, anch’essa di carattere speciale.

A cura di Sofia Lelmi