Al TAR Lombardia viene domandato di condannare una Pubblica amministrazione ad ottemperare a una condanna di pagamento di una somma di denaro passata in giudicato.
Il TAR adito ha così l’occasione di precisare che la mancanza della formula esecutiva sulla sentenza notificata alla P.a. e della quale parte ricorrente chiede l’esecuzione non è ostativa all’accoglimento della domanda e non rende quest’ultima improcedibile ai sensi dell’art. 14 D.L. n. 669/1996.
Tale disposizione, infatti, nel prevedere che non si può procedere a esecuzione forzata nei confronti della Pubblica amministrazione – né alla notifica del precetto – prima che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, si riferisce espressamente a quest’ultimo e non alla sua spedizione in forma esecutiva, che è cosa diversa e che a seguito delle modifiche all’art. 475 c.p.c. introdotte dalla cd. Legge Cartabia non è più necessaria.
Di conseguenza, la modifica dell’art. 475 c.p.c. e l’eliminazione della spedizione in forma esecutiva del titolo non pongono alcun problema di compatibilità con la previsione dell’art. 14 D.L. 669/1996, rimanendo fermo il principio per cui il termine dilatorio di 120 giorni inizia a decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del mero titolo esecutivo, ossia della sentenza (o altro provvedimento di condanna al pagamento) dotata di attestazione di conformità.
A cura di Giovanni Taddei Elmi