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giurisprudenza

Dell’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 366 bis cpc e delle condizioni necessarie ai fini della configurabilità della responsabilità aggravata ex art. 385 cpc (Cass., Sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4829)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla società A.V., poichè non risultava corredato dei prescritti quesiti di diritto, così come richiesto dall'art. 366 bis, comma I, cpc nei casi indicati dall'art. 360 cpc,comma I, cpc n. 1,2,3,4.
Parte ricorrente aveva denunciato con i due motivi di impugnazione, in particolare, la violazione delle norme di cui agli artt. 2697 e 2909 c.c. in relazione agli artt. 651 cpp e 278 cpc, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel sostenere che la condanna generica al risarcimento del danno, contenuta nella sentenza penale, determinerebbe l'estensione del giudicato penale alle conseguenze del fatto illecito commesso; nonchè la violazione dei medesimi articoli, oltre che degli artt. 112, 115 e 345 cpc e il vizio di motivazione, poichè la Corte avrebbe confermato la prima decisione sulla base di elementi di fatto ed un'azione diversi da quelli della domanda originaria.
Il Collegio, inoltre, ha ritenuto sussistente le condizioni per infliggere la condanna al pagamento di somma di denaro ex art. 385 cpc, laddove parte soccombente abbia agito o resistito “ anche solo per colpa grave”.
La Corte difatti, ha sostenuto che la società ricorrente si è limitata a riproporre le questioni di merito precedentemente dedotte, senza cogliere le ragioni della decisione e, reiterando censure oltremodo generiche, in quanto del tutto inidonee, come tali a configurare i profili di erroneità asseritamente riscontrabili nella contestata statuizione della Corte territoriale.

A cura di Guendalina Guttadauro