Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Deposito delle note scritte: il termine è ordinatorio (Cass., Sez. II, Ord., 27 novembre 2023, n. 32827)

Con la sentenza n. 32827/2023 la Suprema Corte ha definitivamente chiarito la natura ordinatoria del termine entro cui depositare le note scritte in sostituzione dell’udienza, enunciando il seguente principio di diritto:

ai sensi del D.L. n. 34 del 2020, art. 221, comma 4, convertito nella L. n. 77 del 2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell’art. 181 c.p.c., comma 1, non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l’udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell’atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all’omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l’udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell’attività della parte.

La fattispecie in sintesi: i ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’Appello con cui la medesima disponeva la cancellazione della causa sul ruolo e l’estinzione del giudizio per non avere, gli odierni ricorrenti e in tale sede appellanti, depositato le note scritte sostitutive dell’udienza nei termini assegnati, attività questa che veniva paragonata ad una vera e propria (duplice) diserzione dell’udienza.

Nello specifico, la Corte precisava che

– la “prima udienza” era stata disertata avendo gli appellanti trasmesso note scritte soltanto nella data d’udienza, mentre nel decreto presidenziale del 1 settembre 2021 era stata prevista, in linea con il disposto normativo della L. n. 77 del 2020, art. 221, comma 4, la celebrazione cartolare dell’udienza mediante invio telematico di note scritte da far pervenire nel termine di cinque giorni prima dell’udienza, con l’esplicita avvertenza che il mancato inoltro delle note comportava la diserzione dell’udienza con i conseguenti effetti processuali (artt. 181,309 e 348 c.p.c.);

– rilevata la diserzione dell’udienza, era stato disposto rinvio ex art. 181 c.p.c. alla nuova udienza collegiale, anch’essa da trattarsi in modalità cartolare;

– anche l’udienza rinviata veniva disertata giacché gli appellanti avevano inviato le note scritte il giorno prima dell’udienza e non, quindi, prima dei canonici 5 giorni antecedenti la data d’udienza.

All’esito di questo percorso, la Corte quindi ordinava la cancellazione dal ruolo e l’estinzione del giudizio.

I ricorrenti argomentano con tre motivi di ricorso:

  1. i) con il primo, deducevano un error in procedendo atteso che, in realtà, non poteva parlarsi di diserzione dell’udienza perché in entrambi i casi le note scritte erano state depositate;
  2. ii) con il secondo, deducevano l’ordinatorietà del termine per le note scritte perché, in assenza di espressa dichiarazione di legge in ordine alla perentorietà dei termini (ex art. 152 c.p.c.), qualsiasi termine deve considerarsi perentorio / inoltre, le norme relative alla trattazione cartolare dell’udienza non prevedono sanzioni, né attribuiscono al termine carattere perentorio;

iii) con il terzo lamentavano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La Corte, esaminate le carte, accoglieva i primi due motivi di ricorso, rimanendo assorbito il terzo.

Con riferimento alla normativa “emergenziale”, nello specifico l’art. 221, comma 4 D.L. 34/2020, gli Ermellini chiariscono che il mancato deposito telematico delle note scritte delle parti è equiparato alla mancata comparizione delle parti all’udienza: difatti, il deposito delle note scritte, al pari della comparizione in presenza alle udienze, è stato inteso come atto di impulso di parte, configurandosi la mancata effettuazione del deposito telematico ad opera delle parti come implicita loro rinuncia alla prosecuzione del processo.

Ma il termine per il deposito delle predette note fino a 5 giorni prima dell’udienza non può che essere ordinatorio ex art. 152, comma 2 c.p.c. per cui il deposito delle stesse effettuato nei 5 giorni prima dell’udienza, purché entro la data d’udienza, non può essere equiparato, stante la lettera della legge, alla mancata effettuazione del deposito stesso; indicativo in tal senso, ritiene la Corte, è il nuovo art. 127 ter c.p.c. a norma del quale se nessuna parte deposita note nel termine (ordinatorio) assegnato dal giudice, quest’ultimo assegna un nuovo termine perentorio che se non rispettato comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio.

All’esito di questa compiuta ricostruzione normativa, la Corte, come detto, accoglie il ricorso e rinvia la causa alla Corte di Appello.

A cura di Andrea Goretti