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giurisprudenza

Deve ritenersi valida la notificazione degli atti per via telematica, per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori, in quanto la vigenza delle relative norme risale al mese di ottobre 2012, a precisa conferma di quanto già previsto dall’art. 148, co. 2 bis c.p.p. (Cass., Sez. II Pen., 22 dicembre 2015, n. 50316)

La sentenza in commento trae origine da una vicenda cautelare, a seguito della quale il ricorrente aveva eccepito la nullità della notificazione a mezzo pec del provvedimento impugnato (ordinanza del febbraio 2015), poiché effettuata in mancanza dei decreti da parte del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16, l.n. 179/2012, non ancora emanati e senza neppure un provvedimento autorizzativo del magistrato. Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Suprema Corte afferma la validità della notificazione degli atti effettuata telematicamente, per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori, richiamando l’entrata in vigore delle relative norme, risalente all’ottobre 2012. Quanto affermato trova ulteriore conferma nella previsione di cui all’art. 148, co. 2 bis c.p.p., il quale, consentendo la notifica “con mezzi tecnici idonei” ricomprende anche l’ipotesi della trasmissione telematica, in data anteriore all’anno 2014 ed a prescindere dall’emanazione dei decreti attuativi.

A cura di Elena Borsotti

 

Allegato:
50316 - 2015