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giurisprudenza

Difensore di ufficio: lo Stato rimborsa anche le spese per il recupero del credito (Cass., Sez. II, Civile, Ord., 27 maggio 2025, n. 14179)

Nella sentenza in commento, il Tribunale aveva erroneamente escluso il diritto del difensore al rimborso di dette spese, ritenendo l’attività volta al recupero del credito sostanzialmente priva di spese vive – in quanto esente da bolli, imposte e ulteriori oneri – e sostenendo che il professionista sarebbe perfettamente legittimato a svolgerla in proprio senza oneri aggiuntivi.
Tuttavia, tale impostazione si pone in aperto contrasto con l’orientamento maggioritario della Corte di cassazione.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il combinato disposto degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002 impone al difensore d’ufficio di tentare, in prima istanza, il recupero del credito professionale nei confronti del beneficiario della prestazione. Solamente in caso di esito infruttuoso di tale attività, il professionista ha diritto ad ottenere dall’Erario non solo il pagamento del compenso per l’attività difensiva, ma anche il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alla procedura di recupero del credito.
Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass, Sez. 2, civile, n. 22579/2019, Cass, Sez. 2, civile, n. 27854/2011) e tale interpretazione appare coerente con la lettera dell’art. 116 citato, che subordina espressamente il diritto del difensore al pagamento da parte dello Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero nei confronti dell’assistito.

 A cura di Irene Mazzantini