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giurisprudenza

Difensore d’ufficio, il tentativo di recupero del credito va compensato (Cass., Sez. II, Ord. 13 marzo 2023 n. 7275)

La Cassazione torna ad occuparsi della liquidazione degli onorari professionali relativi alla procedura di recupero crediti non andata a buon fine dal difensore di un imputato nel processo penale.

La Suprema Corte ha accolto  il ricorso del legale in opposizione al decreto di liquidazione emesso dal magistrato procedente, lamentando l’omessa liquidazione delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito nei confronti dell’assistito non andate a buon fine.

Infatti, l’estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva di recupero del credito professionale, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell’interesse dello Stato

La Corte, al fine di evidenziare l’erronea decisione del Giudice di primo grado, ha precisato che il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l’emissione del decreto ingiuntivo, l’intimazione del precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio.

Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se il difensore avesse dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali; e in caso di dubbio sulla sufficienza della prova richiesta avrebbe dovuto -in ossequio all’art. 15 D.Lgs. 150/2011- chiedere al legale gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione.

La Corte pertanto cassa con rinvio al Tribunale perché decida nuovamente applicando i principi di diritto sopra enunciati.

A cura di Corinna Cappelli