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giurisprudenza

Difensore in ritardo per l’udienza? No al legittimo impedimento (Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 30 gennaio 2023, n. 3947)

Il caso trae origine dalla vicenda di un Collega che, ricevuta notizia della trattazione orale dell’udienza di appello solo il giorno prima, aveva inviato alla cancelleria della Corte di appello, mediante posta elettronica certificata, una richiesta di differimento della trattazione dell’udienza dalle ore 9,30 in orario successivo alle 11.00, per poter giungere in auto da fuori città.

La Corte di Appello, disattendendo la richiesta del Collega, chiamava l’udienza di discussione all’ora indicata e, constatata l’assenza del difensore di fiducia, nominava all’imputato un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97, co. 4, c.p.p., il quale si limitava semplicemente a chiedere l’accoglimento dell’appello. L’imputato veniva condannato, con lettura del dispositivo alle ore 11.52, ed il Collega giungeva in aula alle ore 10.55.

L’Avvocato proponeva allora ricorso per Cassazione deducendo l’inosservanza degli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p., in quanto l’udienza di appello sarebbe stata celebrata nonostante il difensore avesse presentato una richiesta di differimento ad horas, sulla quale la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi.

La Corte precisa che, affinché sussista un legittimo impedimento del difensore ai sensi dell’art. 420-ter, co. 5, c.p.p., occorre, che l’assenza del difensore risulti dovuta ad assoluta impossibilità di comparire. Tale impossibilità deve risolversi in una situazione tale da impedire all’interessato di partecipare all’udienza e non già in una mera difficoltà, quale quella che ricorre nel caso di specie, prospettata peraltro come meramente eventuale e, comunque, superabile a mezzo della predisposizione di accorgimenti riconducibili all’ordinaria diligenza (ad esempio, nella scelta dell’orario di partenza).

Non essendo stata dedotta, dunque, una situazione neppure astrattamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 420-ter, co. 5, c.p.p., il Supremo Collegio ritiene che non sussistesse un obbligo della Corte di appello di rinviare l’udienza o, comunque, di differire l’orario della trattazione dell’udienza.

A cura di Costanza Innocenti