Con la sentenza in commento la Suprema Corte interviene a chiarire l’ambito di applicazione dei principi di dignità, probità e decoro alla cui osservanza è tenuto l’avvocato. In particolare viene affermato che tali principi devono ispirare l’avvocato non solo nelle condotte legate strettamente all’esercizio dell’attività professionale, dovendosi ritenere disciplinarmente responsabile l’avvocato per quelle condotte attinenti alla vita privata che risultino lesive degli elementari doveri di dignità, probità e decoro e che dunque, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, hanno come conseguenza quella di compromettere l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. Ed infatti anche l’art. 2 del nuovo Codice Deontologico, nell’individuare l’ambito di applicazione soggettiva del professionista, stabilisce che esso si estende anche ai comportamenti della vita privata del professionista stesso, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine dell’avvocatura.
A cura di Elena Borsotti