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giurisprudenza

E’ conforme alla disciplina sulla concorrenza europea la previsione di una tariffa minima inderogabile quando risponde a criteri di interesse pubblico esplicitati (Corte di Giustizia UE, Sez. I, Sent., 23 Novembre 2017, n. 427)

La vicenda inerente la Sentenza della CGUE in commento prende le mosse da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla CGUE dal Tribunale bulgaro della città di Sofia concernente l’interpretazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza ed esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, quando tali norme debbano essere interpretate congiuntamente alle regole di diritto interne che prevedano l’obbligatorietà di minimi tariffari. A questo proposito l’art. 101 TFUE obbliga gli Stati membri a non adottare, o mantenere in vigore provvedimenti (legislativi, o regolamentari) suscettibili di eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili. Si ha una presunzione di conformità alla normativa concorrenziale quando le tariffe di una professione siano fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico. Le tariffe forensi bulgare sono determinate dal Consiglio Superiore Forense, ma non vi sono indicazioni se tale Consiglio nel fissare le tariffe minime persegua obbiettivi di interesse pubblico che autorizzerebbero la disposizione in parola. Conseguentemente la CGUE rinvia alle Corti bulgare perché verifichino se la normativa interna che prevede l’inderogabilità dei minimi tariffari sia rispondente all’interesse pubblico e quindi non lesiva dell’art. 101 TFUE.

A cura di Raffaella Bianconi