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giurisprudenza

E’ esperibile il rimedio della revocazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense ma il termine per impugnare decorre dalla notifica ex art. 56 R.D.L. 1578 /1933 (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2010, n. 21272)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, nel confermare l’orientamento che consentiva all’incolpato di impugnare con la revocazione le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, affronta la delicata questione relativa al dies a quo da considerare al fine di determinare la tempestività o meno del gravame. L’art. 56 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 prevede, infatti, che le decisioni del C.N.F. siano notificate, entro 30 giorni, all’interessato (e non al suo procuratore costituito) e al Pubblico Ministero competente (sia presso la Corte di Appello che presso il Tribunale distrettuale) e comunicate al Consiglio dell’Ordine. Al comma 3 dello stesso articolo stabilisce che contro le decisioni del C.N.F. è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione entro 30 giorni dalla notifica. Le norme codicistiche, segnatamente gli artt. 285, 325e 326 c.p.c, invece, fanno decorrere il termine breve per l’impugnazione dalla notifica della sentenza al difensore costituito mentre la sola notifica alla parte comporta l’applicazione del termine lungo (oggi semestrale).
Si pone, pertanto, il problema di stabilire come si raccordi la speciale notifica prevista dalla norma speciale con la disciplina generale di cui al codice di procedura civile.
Secondo le Sezioni Unite la disciplina speciale dettata dalla norma del 1933 prevale su quella codicistica sia perché si ritiene che il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare (quindi un professionista) sia in condizione di valutare personalmente ed autonomamente gli effetti della notifica della decisione, sia, in applicazione delle regole generali in materia di fonti del diritto, perché la norma speciale seppur anteriore non viene derogata dalla norma generale successiva.
Tale norma speciale, che opera con riferimento alle decisioni del C.N.F., trova – secondo la Corte, ma l’orientamento appare assolutamente condivisibile proprio per le motivazioni esposte – applicazione non soltanto al ricorso per Cassazione, ma anche al giudizio per revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c.

A cura di Cosimo Papini