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giurisprudenza

E’ compito del giudice civile pronunciarsi sull’opposizione all’onorario liquidato al penalista (Cass., Sez.II, 26 aprile 2011 n. 9333)

La Cassazione si pronuncia sull'opposizione promossa dal professionista penalista in seguito a decreto di liquidazione delle proprie spese emesso dalla stessa sezione penale.

La questione riguardava somme dovute all'avvocato per un gratuito patrocinio prestato innanzi al tribunale penale.

La suprema corte precisa che la materia della liquidazione delle spese non compete al giudice penale, bensì a quello civile: precisa altresì, però, che in tal caso l'opposizione vada promossa presso la sezione civile con i modi e termini propri del processo civile.

Nel caso in esame il ricorrente, invitato a conformare il proprio ricorso a tali modalità non vi aveva dato seguito, con la diretta conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

A cura di Simone Pesucci