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giurisprudenza

E’ illegittimo oscurare tutti i dati personali contenuti nelle sentenze pubblicate sulle banche dati ministeriali (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 17 aprile 2025, n. 7625)

Con la sentenza in esame il TAR Lazio ha dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia ha disposto l’oscuramento dei dati personali delle parti contenuti nelle sentenze di merito pubblicate nella banca dati pubblica gestita dallo stesso Ministero.

Secondo il Giudice amministrativo la decisione di rendere anonimi tutti i provvedimenti pubblicati nella banca dati pubblica non è ragionevole, proporzionata e necessaria in quanto da un lato ostacola la piena conoscenza degli orientamenti di merito, rendendo più difficile l’interpretazione delle pronunce e la comprensione dei fatti posti alla base delle stesse e dall’altro lato non è conforme alla legislazione che tutela la riservatezza dei dati personali giacché gli artt. 51 e 52 d. lgs. 196/2003 stabiliscono che – fatta eccezione per per alcune limitate ipotesi relative al diritto di famiglia, allo stato delle persone e ai minorenni – l’oscuramento dei dati personali è disposto dallo stesso giudice solo quando ciò sia necessario per tutelare i diritti e la dignità dell’interessato. Con la conseguenza che la relativa valutazione non può essere legittimamente effettuata in via generale e preventiva dall’Amministrazione che gestisce la banca dati, ma deve essere rimessa volta per volta all’autorità giudiziaria.

Il che del resto è conforme anche ai principi della Cedu, che prescrivono la pubblicità delle cause e delle sentenze anche allo scopo di garantire la fiducia nelle corti e la trasparenza delle decisioni.

A cura di Giovanni Taddei Elmi