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giurisprudenza

E’ incostituzionale l’art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui prevede un meccanismo rigido di calcolo del risarcimento dovuto per il licenziamento illegittimo (Corte Cost., 8 novembre 2018, n. 194)

La presente sentenza della Corte Costituzionale, che afferma importanti principi propri della speciale materia del diritto del lavoro, offre, per quel che interessa, puntuali osservazioni circa la rilevanza delle fonti internazionali e la possibilità che queste integrino veri e propri parametri di costituzionalità interposti ai sensi dell’art. 117, primo comma della Costituzione.

Nel caso specifico il Tribunale di Roma, terza sezione lavoro, con propria ordinanza del 26 luglio 2017, sollevava, in riferimento agli artt. 3, 4, co. 1, 35, co. 1, 76 e 117, co. 1 della Costituzione – questi ultimi due articoli in relazione all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 10 della Convezione OIL n. 158/1982 e all’art. 24 della Carta sociale europea – questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, anche dell’art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015. La questione viene sollevata nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato ad una lavoratrice assunta dopo il 7.3.2015 – data di entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2015 -, a pochi mesi dalla propria assunzione.

Stando alla disposizione in questione, applicabile alla fattispecie concreta “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità“. Si dà atto che nel corso del giudizio di costituzionalità entrava in vigore il D.L. n. 87/2018 – c.d. decreto dignità – che innalzava i parametri minimi da quattro a sei mensilità e quelli massimi da 24 a 36 mensilità, senza tuttavia intaccare il meccanismo di calcolo rigido e predeterminato dell’indennità sulla base dell’anzianità maturata dal lavoratore licenziato illegittimamente.

In sintesi la Corte Costituzionale, dopo aver individuato nell’art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015 l’unica disposizione su cui concentrare il proprio giudizio di legittimità, nel ripercorrere la propria giurisprudenza in materia di licenziamento individuale, ripropone e afferma i seguenti principi: a) il diritto al lavoro, fondamentale diritto di libertà della persona umana, pur non garantendo il diritto alla conservazione del lavoro, comporta il diritto a non essere estromessi dal posto di lavoro ingiustamente o irragionevolmente; b) il legislatore, nella sua discrezionalità, può prevedere un meccanismo di tutela dal licenziamento illegittimo anche solo risarcitorio – monetario, purché si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza; c) il meccanismo risarcitorio previsto dall’art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015 connota l’indennità prevista come rigida, in quanto non graduabile in relazione a parametri diversi dall’anzianità di servizio, e uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità; d) in base ad un’interpretazione congiunta degli artt. 3 e 35 della Costituzione, la suddetta tutela non costituisce né un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente.

Venendo ai principi espressi in punto di fonti internazionali la Corte Costituzionale, nella sentenza in commento, ha svolto le seguenti precisazioni:

a) la Carta sociale europea integra il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., mentre le decisioni del Comitato, seppur autorevoli (nello specifico si richiama una decisione del Comitato dei diritti sociali europeo in cui si chiarisce che l’indennizzo è congruo se è tale da assicurare un adeguato ristoro per il concreto pregiudizio subito dal lavoratore licenziato senza un valido motivo e da dissuadere il datore di lavoro dal licenziare ingiustificatamente), non sono vincolanti;

b) la convenzione OIL n. 158/1982, in quanto non ratificata dall’Italia, non è vincolante e pertanto non può integrare il parametro costituzionale evocato, poiché l’art. 117, primo comma Cost. fa riferimento al rispetto dei “vincoli” derivanti dagli “obblighi internazionali”;

c) a norma dell’art. 51 CDFUE, «[l]e disposizioni della presente Carta si applicano […] agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione» (comma 1, primo periodo); la Corte di giustizia dell’Unione europea ha costantemente asserito che le disposizioni della CDFUE sono applicabili agli Stati membri «quando agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» e la stessa Corte Costituzionale ha in varie occasioni ribadito che «perché la Carta dei diritti UE sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre, dunque, che la fattispecie oggetto di legislazione interna “sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto” (sentenza n. 80 del 2011)» (sentenza n. 63 del 2016, punto 7. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 111 del 2017 e ordinanza n. 138 del 2011); pertanto, poiché nessun elemento consente di ritenere che la censurata disciplina dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 sia stata adottata in attuazione del diritto dell’Unione, in particolare, per attuare disposizioni nella materia dei licenziamenti individuali, ne consegue che la sua incostituzionalità non può essere dichiarata con riferimento a tale parametro interposto.

In conclusione la Corte Costituzionale, in parziale accoglimento delle questioni sottoposte dal giudice a quo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015, pur modificato dal D.L. 87/2018, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in riferimento agli artt. 3 (in relazione sia al principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse, sia al principio di ragionevolezza), 4, primo comma, 35, primo comma, e 76 e 117, primo comma, Cost. (questi ultimi due articoli in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea il quale stabilisce “il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”).

A cura di Silvia Ventura