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giurisprudenza

È inesistente la notifica eseguita dall’avvocato all’indirizzo pec del mero domiciliatario di controparte, presso cui è stato eletto domicilio fisico, ma non digitale (Cass., Sez. I, Ord., 22 agosto 2018, n. 20946)

Con la pronuncia in commento la S.C. si pronuncia sulla questione della validità o meno della notifica telematica eseguita dall’avvocato all’indirizzo pec del mero domiciliatario di controparte, anziché del suo difensore.

Nel caso di specie si trattava della notifica del decreto con il quale il Tribunale di Padova aveva definito un procedimento di revisione dei provvedimenti concernenti l’affidamento e il mantenimento di un minore nato fuori dal matrimonio; notifica eseguita dalla madre ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.

Proposto reclamo ex art. 739 c.p.c. da parte del padre, la Corte d’Appello di Venezia lo dichiarava inammissibile in quanto depositato quando era già decorso il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica.

La Corte di Cassazione, cui ricorre la parte soccombente, rileva, però, come in primo grado questa avesse eletto domicilio soltanto fisico presso lo studio di un avvocato del Foro di Padova, mentre il difensore aveva eletto domicilio digitale presso il proprio indirizzo pec, avendo dichiarato espressamente di voler ricevere a tale indirizzo tutte le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, senza mai neppure indicare l’indirizzo pec del domiciliatario.

La controparte, dunque, avrebbe potuto effettuare la notifica per via cartacea presso quel domicilio fisico, oppure, in alternativa, per via telematica presso quel domicilio digitale, ma non all’indirizzo pec del domiciliatario (anche se tratto dall’albo pubblicato on line sul sito dell’Ordine degli avvocati di Padova).

Infatti, motiva la S.C., l’avvocato che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo pec quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione delle notifiche telematiche, per cui una notifica comunque effettuata al medesimo è non solo invalida, ma inesistente e quindi insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (prevista dall’art. 156 c.p.c. soltanto per i casi di nullità dell’atto).

Ne deriva l’inidoneità della notifica a far decorrere il termine breve d’impugnazione, la tempestività del reclamo ex art. 739 c.p.c., e quindi la cassazione della decisione della Corte d’Appello di Venezia, con rinvio alla medesima in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio.

In conclusione, la pronuncia in commento evidenzia che la virtualità del domicilio digitale, se vale a superare i limiti territoriali della domiciliazione, non permette tuttavia di prescindere dal rispetto delle altre norme processuali dettate in tema di patrocinio e domiciliazione; tra queste, in primis, va ricordato l’art. 84 c.p.c., secondo cui è solo il difensore, munito di procura alle liti, che ha il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del processo non riservati alla parte, salva la facoltà di delegare un altro avvocato (ai sensi dell’art. 14 L.247/2012) o di eleggere domicilio presso questi (nel qual caso, però, occorre distinguere tra domicilio fisico e domicilio digitale).

A cura di Stefano Valerio Miranda