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giurisprudenza

E’ nulla la notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC della Pubblica Amministrazione debitrice tratto da INIPEC anziché dal Reginde (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 7 ottobre 2020, n. 2443)

La notifica del titolo esecutivo (nella specie un’ordinanza di assegnazione somme del Giudice dell’Esecuzione) effettuata all’indirizzo PEC della Pubblica Amministrazione debitrice tratto dal registro INIPEC anziché dal Reginde  è invalida e non può essere sanata in quanto l’inadempimento del Comune all’obbligo di inserire il proprio indirizzo PEC nel Reginde non rende impossibile la notifica, che può essere effettuata con i metodi tradizionali; né è ipotizzabile alcuna rimessione in termini, posto che si tratta di attività extraprocessuale.

Di conseguenza, mancando una rituale notifica del titolo esecutivo alla sede legale del debitore, non può dirsi decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso alla Pubblica Amministrazione per il pagamento ex art. 14, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30,  e perciò il ricorso per l’ottemperanza si rivela inammissibile non essendosi mai avverata una necessaria, pregiudiziale condizione dell’azione (ferma restando la possibilità di riproporlo nel rispetto dell’ordinario termine di prescrizione).

A cura di Giovanni Taddei Elmi