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giurisprudenza

È onere dell’avvocato dimostrare che la mancata produzione in giudizio di documenti utili alla difesa è la conseguenza della omessa consegna degli stessi da parte del cliente all’uopo adeguatamente informato e sollecitato (Cass., Sez. VI, Ord., 7 gennaio 2021, n. 56)

L’ordinanza in esame, in materia di responsabilità professionale dell’avvocato per omessa produzione di documenti utili alla difesa nell’ambito di un giudizio arbitrale, afferma il principio secondo il quale il difensore, chiamato ad adempiere all’incarico ricevuto con diligenza, deve informare il cliente delle questioni di fatto e di diritto sottese ad un giudizio in modo che il cliente possa consapevolmente decidere se iniziare ovvero intervenire utilmente in un processo; peraltro, tale onere di informazione, sussiste sia al conferimento dell’incarico sia nel proseguo della causa.

Nel caso di specie, il cliente ha promosso un giudizio per far valere la responsabilità per negligenza dell’avvocato colpevole di non aver prodotto i documenti attestanti gli avvenuti pagamenti delle somme per le quali era stato instaurato nei suoi confronti il relativo giudizio arbitrale.

Il giudice di primo grado, così come la corte territoriale, hanno respinto la domanda risarcitoria atteso che il cliente non aveva fornito la prova di aver consegnato la documentazione necessaria all’avvocato.

La suprema corte, invece, accoglie il ricorso del cliente contro la sentenza della corte territoriale affermando che, proprio in forza del dovere di informazione e sollecitazione che grava sul difensore sia al momento dell’incarico sia nel proseguo del processo, è onere  dell’avvocato fornire la prova di aver richiesto e sollecitato al cliente la documentazione necessaria da depositare: solo se l’avvocato è in grado di fornire tale prova sarà onere del cliente dimostrare che la omessa produzione in giudizio è imputabile a fatto negligente del professionista.

A cura di Fabio Marongiu