Con la sentenza in commento il CNF ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Avvocato ricorrente che si era visto comminare la sanzione disciplinare della sospensione disciplinare per 8 mesi perché, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per conto del proprio cliente, ometteva di riferire allo stesso l’intervenuta opposizione ed ometteva di costituirsi in giudizio, intrattenendo trattative con il Collega di controparte nel tentativo di celare l’omessa verifica della PEC con il quale veniva notificata l’opposizione.
Il ricorrente sosteneva che la mancata costituzione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo fosse frutto di una mera “svista” che non gli aveva permesso di venire a conoscenza dell’atto di opposizione e, dunque, di costituirsi tempestivamente. Sosteneva, inoltre, di non aver consigliato al proprio cliente azioni inutilmente gravose.
Il CNF, nel rigettare l’impugnazione e confermare integralmente la decisione del CDD competente, ha precisato che la c.d. “svista” rappresentata dall’Avvocato ricorrente, altro non era che una grave negligenza che – anzi – dimostrava il sostanziale disinteresse nei confronti delle sorti del cliente.
Altro elemento che il CNF ha tenuto in considerazione nella valutazione circa la congruità dell’entità della sanzione comminata, oltre all’entità del danno arrecato, è stata l’assenza di resipiscenza da parte dell’incolpato che ha portato alla conferma della sospensione disciplinare per 8 mesi.
A cura di Sofia Lelmi