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giurisprudenza

E’ retroattivo l’esonero dalla formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni (Cass., Sez. Un., 12 aprile 2021, n. 9549)

La Suprema Corte ha stabilito che l’esonero dalla formazione continua dettato dall’art. 11 comma 2 della L. n. 247/2012 si applica anche al procedimento disciplinare in corso al momento del raggiungimento del requisito anagrafico.
Nel caso in esame infatti l’avvocato aveva subito un procedimento disciplinare dal proprio COA di appartenenza per violazione degli obblighi di formazione continua relativi al triennio 2008/2010;
Dopo una parziale riforma della condanna disciplinare da parte del CNF, in Cassazione il ricorrente aveva introdotto un argomento non spiegato nel grado precedente, ovvero quello dell’aver raggiunto, nel 2010, i sessant’anni di età e quindi di poter rientrare nell’esonero previsto dal dettato normativo sopra menzionato.
In primo luogo la Corte si occupa di spiegare che sebbene tale argomentazione sia “nuova” la stessa potesse ben essere visionata d’ufficio già dal CNF, atteso che il requisito per l’esonero rientrava tra i criteri automatici di esclusione anche per il procedimento disciplinare avviato.
La Corte in particolare ha ritenuto applicabile l’art. 65, comma 5 della L.247/2012, che ha disposto che “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”. Ha concluso quindi ritenendo errata la decisione del CNF che non ha applicato l’art.11 comma n.2 nonostante lo stesso potesse già ritenersi in vigore in virtù della norma transitoria menzionata.
Per tale motivo accoglie il ricorso limitatamente a tale motivo e rinvia per la decisione al CNF.

A cura di Simone Pesucci