Un Avvocato impugnava al T.A.R., per violazione dell’art. 22 e ss L. 241/1990, i provvedimenti con il quale un Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) aveva rigettato una sua istanza di accesso agli atti del fascicolo disciplinare avviato, a carico di contro interessati, a seguito di una sua segnalazione.
Il T.A.R. accoglieva il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
1) ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è sufficiente vantare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso e, nel caso di specie, il ricorrente non solo riveste la posizione differenziata di autore dell’esposto che ha dato avvio al predetto procedimento disciplinare, ma ha altresì allegato le esigenze difensive inerenti alcuni connessi procedimenti a suo carico, concernenti circostanze relative alla medesima vicenda fattuale;
2) il nesso di strumentalità rispetto all’interesse da tutelare non deve essere verificato in relazione al contenuto specifico dei documenti di cui si chiede l’ostensione (di cui, prima della visione, l’istante non può ovviamente avere contezza) essendo sufficiente che l’accesso appaia funzionale alla difesa dell’interesse giuridicamente protetto, a prescindere dal risultato concreto che l’istante ne trae.
E’ sufficiente infatti che le motivazioni poste alla base dell’accesso rendano evidente l’astratta e potenziale strumentalità dello stesso alla difesa degli interessi giuridici dell’istante. Il nesso di strumentalità, in sostanza, deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la tutela dell’interesse giuridicamente rilevante; utilità che dunque deve potersi apprezzare, in quanto potenziale, in astratto, e non in concreto.
Ragionando diversamente, si pretenderebbe dall’istante una probatio diabolica, non potendo egli dimostrare l’utilità di documenti il cui contenuto non conosce prima dell’accesso;
3) nemmeno il contrapposto interesse alla riservatezza dei controinteressati, a cui pure il CDD ha fatto generico riferimento tra le motivazioni a sostegno del proprio provvedimento negativo, costituisce valida giustificazione del rigetto dell’istanza.
Infatti, il diritto alla riservatezza, individuato dall’art. art. 24, comma 6 lett. d) L. 241/1990 quale limite “eventuale” all’accesso, trova in ogni caso un “controlimite” nelle ipotesi di cui al comma 7 dello stesso articolo (cd. accesso difensivo), in cui l’accesso deve essere sempre consentito, con il limite della stretta necessità per il solo caso di dati cd. sensibili o sensibilissimi.
A cura di Devis Baldi