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giurisprudenza

È valida la comunicazione o la notificazione, effettuata esclusivamente mediante deposito in Cancelleria, nei confronti dei soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, qualora questi non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo (Cass., Sez. V Pen., 22 febbraio 2016, n. 6913)

La sentenza in commento trae origine da una vicenda cautelare, nella quale il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione nei confronti dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio. Con un unico motivo di doglianza promosso in sede di giudizio di legittimità, il ricorrente lamentava che il difensore, rimasto privo di un indirizzo di posta elettronica certificata, avrebbe dovuto essere notiziato dell’avvenuto deposito delle comunicazioni in cancelleria, sulla scorta degli artt. 148 e 156 c.p.p., 16, co. 4 e 6 del d.l. 179/2012, convertito nella l.n. 121/2012.

La Suprema Corte, dopo aver prioritariamente rilevato la tardività del ricorso de quo, richiama il dato letterale dell’art. 16, co. 6 del d.l. 179/2012, convertito ut sopra, in forza del quale “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”. Alla luce di ciò, ritenendo correttamente eseguita la notifica dell’ordinanza impugnata ed avendo altresì rilevato la tardività del ricorso, dichiara lo stesso inammissibile e condanna il ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

A cura di Elena Borsotti

 

Allegato:
6913-2016