Con la sentenza in commento i Giudici di Legittimità ribadiscono la necessità che l’atto di querela depositato dal difensore, a ciò espressamente delegato, debba essere munito dell’autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore ai sensi degli artt. 337, co. 1 c.p.p e 39 disp. att. c.p.p.. Tuttavia, nel riconoscere che l’unica firma dell’avvocato presente sull’atto di querela in questione era stata apposta in calce al timbro del funzionario ricevente e dunque non potesse che riferirsi all’attività di ricezione della medesima, la Suprema Corte precisa che l’unico senso che deve attribuirsi a detta sottoscrizione è proprio quello di confermare la provenienza dell’atto dal titolare del diritto di sporgere querela, “tanto più che chi era stato delegato a presentarlo coincideva proprio con il soggetto abilitato ad autenticare la sottoscrizione del querelante”. Ritenendo dunque valido l’atto di querela, anche con la sottoscrizione del difensore delegato al deposito apposta in calce al timbro del funzionario ricevente l’atto, i Giudici di Legittimità annullano la sentenza impugnata, con la quale era stato dichiarato il non luogo a procedere perché l’azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela, e rinviano per nuovo esame.
A cura di Elena Borsotti