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giurisprudenza

Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato (Cass., Sez. Un., 4 ottobre 2021, n. 26840)

La sentenza in oggetto risulta di notevole interesse in quanto le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato e ribadito i limiti del proprio sindacato sulle sentenze del Consiglio di Stato che, come noto, possono essere impugnate non soltanto per questioni di giurisdizione in senso stretto (ossia per difetto relativo di giurisdizione avente a oggetto i limiti interni della giurisdizione), ma anche per eccesso di potere giurisdizionale che riguarda i limiti esterni della giurisdizione, ossia i confini tra potere giurisdizionale, legislativo e amministrativo (cd. difetto assoluto di giurisdizione).

In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite ha a oggetto un preteso caso di eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo, in quanto, ad avviso del ricorrente, il Consiglio di Stato, nel fornire una interpretazione non meramente letterale di un bando di un pubblico concorso, avrebbe violato il principio affermato dalla costante giurisprudenza secondo cui al Giudice non è consentito fornire una interpretazione che comporti la modifica o l’integrazione dei bandi di gara e perciò, così facendo, si sarebbe sostituito alla Pubblica Amministrazione, superando i limiti del potere giurisdizionale.

Sennonché le Sezioni Unite hanno chiarito che nel caso di specie non sussiste il lamentato sconfinamento nel merito amministrativo in quanto il controllo dell’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche compiute dal Giudice amministrativo, non assumendo a tal fine alcun rilievo la maggiore gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato pur sempre entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, dal momento che l’interpretazione delle norme costituisce il proprium dell’attività giurisdizionale.

Gli errori di interpretazione delle norme da parte del Giudice amministrativo, dunque, ancorché gravi o evidenti, non possono essere oggetto di ricorso per Cassazione ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c., in quanto non costituiscono un superamento dei limiti esterni del potere giurisdizionale.

   A cura di Giovanni Taddei Elmi