La Corte di Cassazione, con la decisione in esame, ha affrontato il tema degli effetti giuridici e processuali derivanti dalla morte dell’unico difensore della parte in giudizio. Nello specifico il giudizio traeva origine dal ricorso avverso una sentenza della Corte d’appello che aveva respinto la richiesta di liquidazione delle competenze professionali di un avvocato, ritenendo congruo il compenso già versato a favore del legale per tutta l’attività espletata. Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione, in considerazione sia dell’asserita violazione dei parametri legali relativi al compenso, sia della violazione del diritto di difesa. In particolare, parte ricorrente deduceva la violazione del diritto di difesa in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione e all’art. 6 CEDU. In fatto, si evidenziava come, nelle more del giudizio di appello, fosse venuto a mancare il proprio difensore e come la società resistente avesse, tra l’altro, depositato un’istanza di anticipazione dell’udienza per il deposito delle note e della comparsa conclusionale. Vero è che solo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., era stata dedotta la causa interruttiva mediante deposito, da parte ricorrente, del certificato di morte. Nonostante ciò, la Corte ribadisce il principio di diritto consolidato secondo cui la morte dell’unico difensore determina automaticamente l’interruzione del processo e la conseguente nullità della sentenza, anche qualora il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza, precludendo ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata (da ultimo cfr. Cass. sez. III 04/11/2024 n. 28257). La Corte ricorda, infine, come neppure la circostanza che la parte in giudizio fosse un avvocato, e quindi avesse la qualità necessaria per difendersi in proprio, potesse superare l’interruzione del processo. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata, in quanto emessa allorché il processo era interrotto, determinando l’assorbimento dei successivi motivi di ricorso.
A cura di Brando Mazzolai