La pronuncia in commento trae origine dall’elezione dei componenti di Consiglio Distrettuale di Disciplina, di cui veniva contestata la relativa legittimità per avere alcuni consiglieri manifestato un numero superiore al limite dei 2/3 dei consiglieri da eleggere. A seguito del rigetto del reclamo presentato al CNF, le Sezioni Unite della Suprema Corte, interessate delle questione, hanno chiarito che quanto al numero delle preferenze da esprimere, il limite dei 2/3 degli eligendi costituisce la regola, che è tuttavia derogabile ove sussista la necessità di destinare la preferenza ai due generi, nel qual caso le stesse non possono comunque superare il totale degli eleggibili dal singolo Consiglio dell’Ordine e devono osservare il limite interno dei 2/3 nell’ambito di ogni genere.
A cura di Elena Borsotti