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giurisprudenza

Equo compenso e Pubblica Amministrazione: un rapporto difficile (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 agosto 2021, n. 9404)

Con la sentenza in esame il TAR Lazio si pronuncia sull’applicazione delle norme in tema di equo compenso nei rapporti tra avvocati e Pubblica Amministrazione.

Occasione della sentenza è il ricorso con il quale l’Ordine degli Avvocati di Roma ha  impugnato un avviso di selezione pubblicato dall’INPS al fine di acquisire la disponibilità di un certo numero di avvocati per svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza dietro compensi che secondo l’Ordine degli Avvocati ricorrente si porrebbero in contrasto con i minimi tariffari stabiliti dal DM 55/2014 e in ogni caso con la disciplina dell’equo compenso.

Il TAR Lazio ritiene infondato il ricorso in considerazione del fatto che, da un lato, i minimi tariffari possono essere superati dall’accordo delle parti (accordo che nella specie si perfezionerebbe con l’accettazione da parte dell’avvocato delle condizioni indicate dall’INPS nel proprio avviso) e, dall’altro lato, che la disciplina dell’equo compenso si applicherebbe solo parzialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, secondo il TAR, le esigenze di contenimento della spesa pubblica giustificherebbero la conclusione che ai sensi dell’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 il concetto di “equo compenso”, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, deve ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità e non con un rinvio rigido ai parametri del DM 55/2014 richiamati dall’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012 che invece si applicherebbe solo ai rapporti con imprese bancarie ed assicurative.

    A cura di Giovanni Taddei Elmi