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giurisprudenza

Esame di avvocato: sulle modalità di correzione delle prove scritte (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 829)

L’assegnazione del punteggio ai tre elaborati costituenti le prove scritte dell’esame di avvocato deve essere preceduta dalla lettura di tutti e tre i lavori.
Sulla base di questa previsione, di cui all’art. 23, comma V, del R.D. n. 37 del 1934, il T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare proposta da una candidata nel ricorso contro il mancato superamento delle prove scritte, ed ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente a sostenere le prove orali: l’esclusione, in particolare, era dipesa dal fatto che la commissione d’esame non aveva valutato l’elaborato civile, smarrito al momento della correzione delle prove scritte, e non aveva proceduto in questo senso nemmeno dopo che l’elaborato era stato ritrovato.

A cura di Andrea De Capua