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giurisprudenza

Esami di avvocato: illegittimo l’operato delle commissioni in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge (Cons. St., Ad. Plen., 14 dicembre 2018, n. 18)

Con l’importante sentenza in oggetto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto alcuni dubbi interpretativi che riguardavano la composizione delle sottocommissioni di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, componendo il precedente contrasto giurisprudenziale.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 47 della l. n. 247/2012 (ai sensi del quale la commissione di esame è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati cassazionisti, un effettivo ed un supplente sono magistrati in pensione e un effettivo ed un supplente sono professori o ricercatori universitari) è da considerarsi immediatamente operativo, in quanto la sua entrata in vigore non è differita ai sensi del successivo art. 49, che riguarda solo le modalità di svolgimento dell’esame scritto e orale ma non la composizione della commissione.

Pertanto, secondo l’Adunanza Plenaria, non può più trovare applicazione il previgente art. 22 r.d.l. n. 1578/1933 che, a differenza dell’art. 47 l. n. 247/2012, prevedeva espressamente la fungibilità dei membri della Commissione.

Ciò posto, il fatto che l’art. 47 l. n. 247/2012 non preveda espressamente la fungibilità dei commissari deve interpretarsi nel senso che tale fungibilità è da escludersi, in quanto: i) la commissione di esame è un collegio perfetto che può operare solo con il plenum (essendo allo scopo previsti i membri supplenti); ii) di regola nei collegi perfetti vale il cd. “principio di corrispondenza”, secondo cui ogni membro effettivo può essere sostituito solo da un supplente appartenente alla medesima categoria.

Perciò, non avendo l’art. 47 l. n. 247/2012 derogato espressamente a tale regola generale, deve ritenersi che sotto la vigenza di tale norma non sia più invocabile il principio della fungibilità dei membri della commissione, la quale deve operare sempre in una composizione che assicuri la presenza di membri (effettivi o supplenti) appartenenti a tutte le categorie previste dalla legge.

Dal che consegue che è viziato l’operato delle commissioni che procedano in una diversa composizione alla elaborazione dei criteri di valutazione, alla correzione degli elaborati scritti e alla celebrazione dell’esame orale.

A cura di Giovanni Taddei Elmi