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giurisprudenza

Firmare la procura al posto del cliente è sempre un illecito disciplinare (C.N.F., Sent. 24 marzo 2021, n. 59)

La sentenza in esame trae origine da una denuncia-querela relativa alla condotta di un avvocato, che avrebbe “apposto falsamente la firma del cliente, sig. [TIZIO], in calce al mandato per adìre il Giudice del Lavoro di Pescara e per averne certificato l’autenticità (…) lo stesso professionista aveva incassato le sue competenze legali, rilasciando specifica dichiarazione liberatoria, senza però emettere la documentazione fiscale”.

La sentenza, per quanto qui di interesse, conferma la sanzione già irrogata dal competente Consiglio di Disciplina (pari a due mesi di sospensione) sul presupposto che l’avvocato non può mai sottoscrivere la procura in luogo del cliente, “nemmeno nel caso di espressa autorizzazione di quest’ultimo e nemmeno quando non ne discendano effetti pregiudizievoli per il medesimo”.

Sul punto, il CNF richiama i propri precedenti e, in particolare, il seguente principio: “E’ totalmente in contrasto con la deontologia professionale il “ comportamento dell’avvocato che, anche per fini estranei alla professione “in senso stretto, utilizzi documenti che sappia essere falsi o, peggio, che “abbia lui stesso falsificato” (ex multis: Consiglio Nazionale Forense – sentenza n. 22 del 23 aprile 2019)”.

A cura di Giulio Carano