Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo europeo (Trib. di Taranto, Sez. II, Decreto, Dott. Claudio Casarano, 15 settembre 2016)

La fattispecie all’esame del Tribunale di Taranto riguarda l’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo europeo svolta dall’ingiunto nel rispetto delle forme e dei tempi dettati dal Regolamento (CE) n. 1896/2006, cui sia applicabile, secondo la normativa europea di riferimento, il diritto processuale italiano.

In tale contesto, la questione che si pone al Giudice è individuare le forme della (pacifica) prosecuzione della causa, regolarmente iscritta a ruolo dal difensore dell’opponente.

Il Tribunale adito prospetta le quattro diverse forme di opposizione divisate in dottrina.

Così, il Giudice dapprima esclude l’applicabilità degli artt. 645 c.p.c. ss. poiché per il decreto ingiuntivo europeo è richiesto semplicemente di indicare (e non allegare) i mezzi di prova, pertanto l’opponente non avrebbe la possibilità di prendere cognizione delle prove poste a fondamento del credito ingiunto sarebbe e conseguentemente menomato il suo diritto di difesa.

Per lo stesso motivo, cioè l’incompletezza della domanda attrice, il Tribunale non condivide l’applicabilità dell’ordinanza del mutamento del rito ex art. 426 c. p. c., nonché l’ulteriore tesi dell’applicazione dell’art. 616 c.p.c., in tema di prosecuzione dell’opposizione all’esecuzione proposta in forma sommaria davanti al giudice dell’esecuzione in giudizio a cognizione piena.

In conclusione, il Tribunale tarantino predilige l’applicazione analogica dell’art. 125 disp. att. c.p.c., al che impone al creditore ricorrente di riassumere la domanda completa di petitum e causa petendi già proposta con il ricorso monitorio europeo.

A cura di Alessandro Marchini