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giurisprudenza

Giudizio d’appello: per la produzione di atti nativi digitali non è necessaria l’attestazione di conformità all’originale. (Cass., Sez. IV, Ord., 16 gennaio 2023, n. 981)

La Cassazione è tornata sulla produzione di atti nativi digitali affermando che l’attestazione di conformità dell’atto depositato è richiesta solo se l’atto notificato viene allegato al fascicolo processuale attraverso una copia analogica e non è possibile depositarlo tramite modalità telematica. Al contrario, nel caso in cui l’atto sia nativo digitale e viene prodotto in giudizio attraverso l’allegazione telematica al fascicolo processuale, l’attestazione di conformità non è richiesta poiché l’atto originale può essere riprodotto senza perdere le sue caratteristiche di autenticità. Pertanto, il deposito telematico di un documento telematico (nativo digitale) non richiede l’attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce, in conformità alle disposizioni dell’ordinamento vigente.

A cura di Simone Pesucci