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giurisprudenza

Giudizio disciplinare: facoltativa la sospensione in pendenza del procedimento penale e effetti del contegno tenuto durante il procedimento (C.N.F, Sent., 5 dicembre 2023, n. 284)

Su ricorso avverso la decisione del CDD competente, l’avvocato incolpato ha sostenuto l’erroneità della pronuncia che lo aveva condannato alla sospensione dall’esercizio della professione forense per 5 anni per violazione dei doveri di probità dignità, decoro e indipendenza, perché, “ […] ricevendo presso il proprio studio professionale un soggetto che gli richiedeva, nella sua veste di consigliere comunale […], la propria illecita intercessione alfine di procurare una indebita assunzione pubblica […], si faceva promettere in cambio della suddetta promessa di assunzione la somma di € 10.000,00 […]”.

Tra i motivi di impugnazione il ricorrente ha richiesto la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale vertente sui medesimi fatti in considerazione di una possibile assoluzione “perché il fatto non sussiste”.

Sotto tale profilo in CNF ricorda che con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54) è intervenuta una particolare attenuazione della c.d. pregiudizialità penale.

La sospensione del procedimento disciplinare, nel vigore della nuova legge professionale, può intervenire solo laddove sia ritenuta indispensabile.

L’accertamento disciplinare, infatti, “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”, tanto da essere ammessa e disciplinata anche l’ipotesi di un eventuale contrasto tra giudicati.

La sospensione del procedimento disciplinare, pertanto, a giudizio del CNF costituisce una “mera eccezionale facoltà”.

Sempre a giudizio del CNF, dunque, la possibilità di sospendere il giudizio disciplinare pendente è data per acquisire materiale probatorio presente nel procedimento penale. Circostanza che, nel caso di specie, appariva inutile avendo il CDD competente già acquisito tutti gli atti del procedimento penale, nonché il video della trasmissione televisiva che aveva ripreso l’avvocato nella condotta contestata.

Il CNF, inoltre, dopo aver rigettato gli altri motivi di doglianza, accoglie il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica che aveva chiesto l’irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione.

Secondo le motivazioni espresse dal CNF, la sanzione della radiazione viene comminata non solo in considerazione della particolare gravità della violazione del codice deontologico ma anche del contegno tenuto dall’incolpato nel corso del procedimento che non ha, nel corso di tutto il procedimento, mai mostrato alcuna resipiscenza nè consapevolezza del disvalore della condotta tenuta.

 

A cura di Sofia Lelmi