Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Gli atti impositivi sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti” sono nulli (C.T.R., Lombardia, Sez. XIII, sentenza, 19 maggio 2015, n. 2184)

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza n. 2184/13/15, depositata il 19 maggio 2015, ha affermato espressamente che gli atti impositivi sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti” sono nulli, precisando altresì che tale motivo di nullità può essere sollevato per la prima volta anche in appello.
Si ricordi, in proposito, che, con la ormai celebre sentenza n. 37/2015, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la prassi, adottata dall’Agenzia delle Entrate, di conferire incarichi dirigenziali anche senza il superamento di apposito concorso pubblico. Più in particolare, con tale pronuncia, la Consulta aveva dichiarato illegittimi gli artt. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012, 1, comma 14, del D.L. n. 150/2013 e 1, comma 8, del D.L. n. 192/2014, per violazione, tra l’altro, dell’art. 97 della Costituzione il quale prevede l’obbligatorietà di accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni tramite concorso.
Ebbene, con la sentenza in esame, dopo aver rilevato che devono considerarsi decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle predette norme dichiarate incostituzionali, la C.T.R. lombarda ha stabilito che “gli avvisi di accertamento firmati da un dirigente dichiarato illegittimamente nominato sono nulli perché gli artt. 42, commi 1 e 3 del DPR n. 600/73 e l’art. 56, comma 1, del DPR n. 633/72 stabiliscono che gli atti devono essere firmati da un dirigente sotto pena di nullità”.
Dunque, il fatto che il provvedimento sia stato sottoscritto da un funzionario che non poteva rivestire la qualifica dirigenziale rappresenta un vizio talmente grave da compromettere, sempre e comunque, la validità dell’atto. Si legge, infatti, nella pronuncia in commento che “sul punto della nullità degli atti amministrativi firmati dai dirigenti illegittimi, non sembra esservi ombra di dubbio sulla loro caducità”.
Inoltre, secondo i Giudici tributari milanesi, per effetto delle norme della legge n. 241/90, applicabili anche al processo tributario per espressa previsione normativa presente nel regolamento dell’Agenzia delle Entrate, la nullità di un atto amministrativo può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo anche d’ufficio, così come riconosciuto anche dalla Corte di cassazione, la quale ha ritenuto che la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio può essere fatta valere in ogni tempo (Cass., Sent. n. 12104/2003). Sotto questo aspetto, quindi, non vi sarebbero nemmeno preclusioni processuali.

A cura di Cosimo Cappelli