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giurisprudenza

Gli illeciti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni (Cass., Sez. Un., 15 settembre 2015, n. 18077)

Con sentenza in commento, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, ha accolto il ricorso di un avvocato, che il lamentava l’intervenuta prescrizione dell’illecito commesso, avverso la pronuncia con cui il Consiglio Nazionale Forense confermava la sanzione disciplinare, irrogatagli dal COA di competenza, della sospensione dall’esercizio della professione.
Con l’occasione, la Cassazione ha ribadito un costante ed ormai pacifico orientamento, secondo cui la pretesa esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti commessi dai propri iscritti, ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetta alla prescrizione quinquennale di cui al R.d. 1578/1933, dovendo escludersi che il termine ivi contemplato sia da intendersi ai fini della decadenza, e dunque insuscettibile di interruzione o sospensione.
Ciò posto, non risulta, nel caso di specie, che nell’arco temporale compreso tra l’inizio del procedimento ed il deposito della decisione del Consigli dell’Ordine (ovvero, la sua notifica) sia intervenuto alcun atto interruttivo, per cui la prescrizione deve qui dirsi compiuta.
Non può infatti ritenersi, come invece sostenuto nella sentenza impugnata, che abbia efficacia interruttiva la data in cui la decisione sarebbe stata assunta, apposta in calce al provvedimento sanzionatorio. Ciò che invece conta ai fini interruttivi è la data in cui il provvedimento è stato pubblicato, posto che solo in tale momento esso viene giuridicamente ad esistere.
Principio, quest’ultimo, pacificamente applicabile anche in relazione ai provvedimenti amministrativi (quale quello del COA), venendo questi ad esistenza soltanto nel momento in cui sono depositati presso l’Ufficio, divenendo perciò conoscibili ai destinatari.
A cura di Elisa Martorana