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giurisprudenza

Gli interessi moratori sul compenso dell’avvocato decorrono dalla nota pro-forma (Cass., Sez. VI, Ord., 25 gennaio 2023, n. 2337).

Un avvocato veniva ammesso al passivo del fallimento di una società in favore della quale aveva svolto attività di consulenza e assistenza legale in alcuni procedimenti, per un importo inferiore a quello richiesto. Il Tribunale rigettava l’opposizione allo stato passivo, sostenendo, con riferimento al lamentato mancato riconoscimento degli interessi moratori, che in difetto di liquidazione giudiziale del compenso antecedentemente alla proposizione della domanda di ammissione al passivo, la società poi fallita non poteva ritenersi in mora.

La Cassazione ha accolto però il ricorso dell’avvocato sul punto, richiamando una copiosa giurisprudenza e sostenendo che, in caso di richiesta di pagamento di compensi dell’esercente la professione forense, gli interessi di mora competono a far data dalla messa in mora, coincidente o con la data della proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento. Quest’ultima, come nel caso di specie, ben può consistere nella “nota pro forma” inviata al cliente.

A cura di Leonardo Cammunci