Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Gli interessi per gli onorari degli avvocati decorrono dalla data di messa in mora (Cass., Sez. VI, Ord., 26 maggio 2022, n. 17122)

La sentenza in commento si pronuncia sul ricorso per cassazione presentato da un avvocato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Udine, all’esito di procedimento sommario speciale ex artt. 702-bis ss. c.p.c. e 14 D.Lgs. 2011 n. 150, aveva accolto parzialmente la sua domanda di pagamento dei compensi professionali derivanti da attività giudiziale svolta nell’interesse di due suoi clienti.

Segnatamente, l’avvocato denuncia, fra l’altro, la violazione dell’art. 1282 c.c. e dell’art. 1284 c.c., quanto al riconoscimento degli interessi legali sulle somme liquidate.

Deduce, infatti, che sebbene il dispositivo abbia stabilito la decorrenza degli interessi legali a far data dalla domanda, il capitale sul quale calcolare gli interessi sia stato individuato nella minore somma risultante a seguito dei versamenti effettuati in corso di causa, anziché sul capitale originariamente richiesto (sebbene ridotto a seguito delle decurtazioni compiute dal Tribunale).

La Corte dichiara fondato il motivo, ritenendo di dare continuità a un recente orientamento secondo cui, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. n. 8611 del 2022; contra Cass. n. 17655 del 2018, Cass. n. 2954 del 2016, Cass. n. 2431 del 2011, Cass. n. 5240 del 1999 e Cass. n. 3995 del 1988, secondo cui, invece, è dalla data dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione dei compensi che decorrono gli interessi sugli importi riconosciuti).

Ne consegue che, ove per effetto di versamenti effettuati in corso di causa il credito originariamente vantato si riduca, come nel caso di specie, gli interessi vanno tuttavia calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo.

Il provvedimento impugnato è quindi cassato nella parte de qua, con rinvio al Tribunale di Udine in diversa composizione.

A cura di Stefano Valerio Miranda