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giurisprudenza

Gli interessi sul compenso dell’avvocato decorrono dalla messa in mora del cliente che può coincidere con la richiesta stragiudiziale di adempimento ovvero con il deposito della domanda giudiziale. (Cass., Sez. II Pen., Sent., 19 agosto 2022, n. 24973)

Con la sentenza in esame la suprema corte, dopo aver ripercorso i differenti orientamenti giurisprudenziali, ha affermato che la decorrenza degli interessi sul compenso dell’avvocato, a prescindere dalla loro liquidazione ex art.14 D. LGS. 150/11, decorrono dalla messa in mora del cliente che può coincidere con la data di proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, infatti, l’invio della parcella da parte del professionista non era idoneo a far sorgere il diritto agli interessi in quanto, in caso di contestazione del cliente non strumentale ma riguardante la congruità dell’importo e l’effettivo svolgimento delle prestazioni addebitate, il dovuto non risultava certo fino alla pronuncia del giudice adito. In questo caso, quindi, gli interessi dovevano considerarsi dovuti dalla data di proposizione della domanda giudiziale che poteva essere rappresentata dal deposito del ricorso per ingiunzione ovvero, nel caso in cui si fosse fatto ricorso al procedimento speciale ex art.28 L. 794/1942, dalla emissione dell’ordinanza che ne liquidava il compenso.

Un secondo orientamento giurisprudenziale, invece, riteneva che ai fini della costituzione in mora del cliente non era necessario che il credito del professionista fosse liquido risultando sufficiente che lo stesso fosse adeguatamente identificato; in caso di contestazione della notula, la messa in mora avrebbe prodotto i suoi effetti sulla parte del credito riconosciuta.

Nel caso di specie, un avvocato avevo fatto ricorso alla procedura di cui all’art.14 D. LGS. 150/11 per vedersi liquidato il proprio compenso a fronte della contestazione della banca cliente.

Il tribunale aveva accolto il ricorso disponendo la decorrenza degli interessi moratori dall’invio del preavviso di parcella.

La banca cliente aveva proposto ricorso per cassazione contestando la data di decorrenza degli interessi in quanto il credito del professionista è stato individuato nel suo preciso ammontare solo con l’ordinanza con cui il tribunale ha liquidato il compenso.

La corte ha rigettato il ricorso affermando che gli interessi decorrono dalla messa in mora con l’invio del preavviso di parcella: l’avvocato deve limitarsi ad indicare i criteri utilizzati per determinare il proprio compenso consentendo al cliente di verificarne la congruità e l’esattezza; solo in caso di ritardo incolpevole dell’adempimento il debitore non sarà tenuto a corrispondere gli interessi.

Peraltro, la soluzione che intende far decorrere gli interessi dalla proposizione della domanda giudiziale, a parere della corte, sarebbe eccessivamente pregiudizievole per l’avvocato esponendolo a contestazioni meramente dilatorie.

A cura di Fabio Marongiu