La vicenda in questione riguarda una causa promossa da un avvocato davanti al Tribunale di Monza nei confronti di un cliente per il recupero delle competenze a lui dovute in relazione all’attività difensiva svolta in suo favore in una causa di lavoro.
All’esito del procedimento speciale previsto dall’art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, il Tribunale adito riduce gli onorari in questione, rispetto a quanto richiesto dall’avvocato, da € 8.433 a € 5.844, ritenendo: (i) che il valore effettivo della causa fosse pari all’importo stabilito in favore del cliente nella transazione con la quale la vertenza era stata definita -ossia € 17.000-, anziché all’importo ben superiore domandato in giudizio di € 84.000; (ii) che il compenso della fase istruttoria andasse ridotto rispetto ai valori medi, in virtù della trattazione molto breve e dell’assoluta mancanza di istruttoria.
L’avvocato ricorre in Cassazione, censurando l’ordinanza sotto entrambi profili, e la Corte accoglie il ricorso limitatamente al primo, attinente al valore della causa.
Essa rileva infatti, in primo luogo, che ai sensi dell’art. 5 c.2 D.M. 2014 n. 55 sui parametri forensi la liquidazione dei compensi a carico del cliente si esegue in base al valore corrispondente all’entità della domanda; ciò non esclude (anche nelle domande di pagamento somme determinate, ove il valore non è presunto a norma del codice di procedura civile) che, ai sensi dello stesso comma 2 e del successivo comma 3, il giudice debba verificare se la somma domandata non sia manifestamente diversa rispetto al “valore effettivo della controversia”, anche in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale” (Cass. n. 16465/2024), ma nel caso di specie il Tribunale non aveva compiuto tale verifica, bensì aveva ritenuto tout court che “l’importo della transazione, notevolmente inferiore a quello della domanda”, fosse “il valore effettivo della controversia”.
In secondo luogo, rileva che la fase istruttoria deve essere liquidata a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria in senso stretto (ossia dell’attività di acquisizione di prove costituende, quali quelle testimoniali), in quanto il concetto di fase istruttoria di cui all’art. 4 del D.M. cit. sui parametri forensi non è limitato ad essa, ma comprende anche la trattazione (in tal senso anche Cass. n. 8561/2023).
Tuttavia, nel caso di specie il Tribunale non aveva violato l’art. 4 cit. in quanto non aveva omesso di liquidare la fase istruttoria, e dunque di dare rilievo all’attività di trattazione svolta dall’avvocato, ma si è limitato a ridurre il compenso in considerazione del fatto che nella causa in questione la trattazione era stata molto breve e non era stata svolta istruttoria in senso stretto.
A cura di Stefano Valerio Miranda