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giurisprudenza

Gli Ordini professionali non sono sottoposti per legge al controllo sulla spesa pubblica (TAR Lazio, Sez. II, 2 novembre 2022, n. 14283)

Con la sentenza in oggetto il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da alcuni Ordini professionali per l’annullamento della circolare n. 15 del 16.5.2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella parte in cui essa individua anche gli Ordini professionali tra i soggetti pubblici tenuti all’invio dei danti concernenti la consistenza del personale in servizio e in quiescenza e le relative spese ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo sulla spesa pubblica incidente sul comparto del personale pubblico ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 165/2001.

Secondo l’impugnata circolare del MEF, gli Ordini sarebbero stati tenuti all’invio di tali dati relativi alle spese per i dipendenti in quanto enti pubblici non economici e dunque amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001.

Il TAR, tuttavia, accogliendo il ricorso, ha affermato che agli Ordini professionali, benché enti pubblici non economici, non possa applicarsi in via automatica l’intera disciplina sul pubblico impiego dettata dal d. lgs. 165/2001 e, in particolare, non possa applicarsi la disciplina volta al contenimento della spesa pubblica, in quanto è lo stesso legislatore, all’art. 2, comma 2 bis, d.l. n. 101/2013 ad aver stabilito che gli Ordini debbano esclusivamente adeguarsi ai principi del d. lgs. 165/2001 e, in particolare, “ai soli principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

Lo stesso legislatore ha cioè riconosciuto che gli Ordini professionali, non gravando sulla spesa pubblica, non sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di spese per i dipendenti, ma solo ai principi generali, tra i quali non rientrano le disposizioni che disciplinano il controllo della spesa e l’invio dei dati al Ministero.

Gli Ordini, dunque, secondo il TAR, pur svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, non rientrano nella categoria degli enti pubblici sottoposti per legge al controllo sulla spesa in quanto non sono finanziati con fondi pubblici.

A cura di Giovanni Taddei Elmi