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giurisprudenza

Hanno diritto al riparto dei compensi e delle spese legali posti a carico delle controparti anche gli avvocati dello Stato che siano in congedo per maternità, essendo illegittimo l’art. 12 D.P.C.M., 29.2.1972, che lo esclude (Tar Lazio, Sez. I, 5 ottobre 2016, n. 10048)

Con un’articolata ed approfondita motivazione il TAR del Lazio ha riconosciuto il diritto degli Avvocati dello Stato in congedo per maternità a partecipare al riparto dei compensi e delle spese legali poste a carico delle controparti per effetto di sentenze, ordinanze, rinunce o transazioni intervenute nel periodo del congedo.

Secondo il TAR, infatti, l’art. 12 d.p.c.m. 29 febbraio 1972, nella parte in cui esclude dal riparto di tali compensi gli Avvocati ed i procuratori di Stato in congedo per maternità, deve essere disapplicato perché contrario sia alle norme interne che a quelle dell’UE in materia di tutela delle lavoratrici madri.

In particolare, sulla base della normativa interna ed eurounitaria, gli Avvocati e i procuratori dello Stato hanno diritto a tutte le competenze e gli emolumenti maturati a titolo di onorari di causa ex art. 21 r.d. n. 1611/1933 (norma che appunto prevede il riparto tra tutti gli Avvocati dello Stato delle spese legali poste a carico delle controparti) anche durante i periodi di congedo per gravidanza e puerperio, secondo la normativa vigente pro tempore, in quanto si tratta di congedo obbligatorio e non facoltativo, previsto a tutela dalla madre dalla legge, che lo differenzia da qualsiasi altra ipotesi di congedo ed assenza, ivi compresa quella per malattia.

Di conseguenza, l’art. 12 d.p.c.m. 29 febbraio 1972, che esclude il diritto a tale riparto dei compensi “in tutti i casi di collocamento in aspettativa e in congedo straordinario” (salvo alcune ipotesi espressamente previste, tra le quali non risulta quella della maternità), deve essere disapplicato in quanto in contrasto con le norme di carattere sovraordinato, che da un lato impongono come obbligatorio il congedo per maternità e dall’altro lato riconoscono alle lavoratrici madri il diritto alla parità di trattamento economico ed all’intera retribuzione.

A cura di Giovanni Taddei Elmi