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giurisprudenza

I compensi previsti come ausiliario medico legale non possono aggiungersi a quelli riconosciuti in qualità di consulente tecnico (Cass., Sez. II, 30 gennaio 2020, n. 2210)

In una controversia relativa ad un sinistro stradale, parte attrice opponeva il decreto di liquidazione dei compensi al consulente medico-legale, ritenendo non adeguata la motivazione ed eccessiva la somma riconosciuta. Il Tribunale accoglieva l’opposizione con riferimento al difetto di motivazione ma riteneva gli importi adeguati alla difficoltà dell’opera. L’ordinanza veniva impugnata per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che al consulente erano stati riconosciuti, cumulandoli, sia i compensi previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 820/1983 – relativo ai compensi per il consulente tecnico – sia quelli previsti dall’art. 20 dello stesso decreto – relativo ai compensi per il perito medico-legale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso sul punto, affermando che le norme citate dettano la disciplina del compenso per lo svolgimento delle medesime attività professionali, differenziate sulla base dei procedimenti (civile o penale) a cui afferiscono. Non trattandosi, dunque, di attività diverse, i due compensi non possono cumularsi.

A cura di Leonardo Cammunci