La sentenza in esame trae origine da un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, al quale era stata contestata la violazione degli artt. 16, comma 1, e 7, comma 4, del Codice Deontologico Forense, per avere omesso di inviare alla Cassa Forense il modello 5 per l’anno 2018.
All’esito del procedimento disciplinare, il competente Consiglio di Disciplina aveva applicato la sanzione della censura.
Avverso tale decisione l’avvocato ha proposto ricorso al CNF, adducendo – per quanto qui di interesse – gravi ragioni di salute, che gli avrebbero impedito di accedere alla pec e di prendere conoscenza della pendenza del procedimento disciplinare, con conseguente nullità del procedimento di primo grado.
Sul punto, il CNF ha così ribadito che, ove le pec siano pervenute nella casella del destinatario, la mancata consultazione delle stesse non può ritenersi giustificata neppure a fronte di gravi ragioni di salute.
In particolare, afferma il CNF, “la mancata consultazione della pec per ragioni di salute non assume valore scriminante attesa l’evitabilità della condotta attraverso l’adozione delle misure organizzative cui un Avvocato iscritto all’albo ha l’onere di predisporre ove non voglia optare per la sospensione volontaria prevista dall’art. 20, c. 2 della l. n. 247 del 2012”.
A cura di Giulio Carano