Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, confermano il principio secondo il quale il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza (art.544 c.p.p.) non è assoggettabile alla sospensione nel periodo feriale (L. 7/10/1969 n.742). Le Sezioni Unite, dunque, non recepiscono i dubbi sollevati dalla quarta sezione penale e ribadiscono quanto già affermato con la sentenza n.7478 del 19/06/1996 ossia che la sospensione del periodo feriale opera nell’esclusivo interesse delle parti e non del giudice e, conseguentemente, quando i termini per la redazione della sentenza scadono in detto periodo i termini per l’impugnazione decorreranno dal giorno 1 settembre.
A cura di Fabio Marongiu