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giurisprudenza

Il cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta ha diritto di ricevere tradotti nella propria lingua, a pena di nullità, gli atti del procedimento a lui indirizzati, previa espressa richiesta avanzata all’autorità investita del procedimento (Cass., Sez. III Pen., 26 ottobre 2016, n. 45216)

La sentenza in commento trae origine da un procedimento all’esito del quale entrambi gli imputati venivano condannati per i reati loro contestati, decisione che veniva parzialmente confermata anche nella successiva fase di appello. Avverso tale ultimo provvedimento gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, affermando espressamente uno dei due di impugnare anche l’ordinanza della Corte d’Appello che aveva respinto l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello dell’imputato, in quanto non tradotto in lingua sarda. Sul punto i Giudici di legittimità muovono dalla circostanza pacifica per la quale risultava in atti che uno dei due imputati avesse precedentemente richiesto la traduzione degli atti in lingua sarda, rientrando la stessa nel novero delle minoranze linguistiche storiche e come tale meritevole di tutela. Quanto poi alla prova della formale inclusione del territorio di residenza del richiedente, la Suprema Corte evidenzia come l’imputato avesse correttamente prodotto la documentazione attestante l’inclusione del proprio comune di residenza tra quelli i cui abitanti avevano diritto ad invocare l’applicazione delle disposizioni a tutela delle minoranze linguiste. Per tali ragioni, richiamando anche una precedente pronuncia, la Suprema Corte afferma che il cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta ha diritto di ricevere tradotti nella sua lingua, a pena di nullità, gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla corrispondente richiesta dallo stesso avanzata all’autorità investita del procedimento. Così pronunciando i Giudice di legittimità ritengono “nullo il decreto di citazione per il giudizio di appello con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata”, con rinvio ad altra sezione limitatamente alla posizione dell’imputato quanto ad una condotta residua di cui al capo di imputazione.

A cura di Elena Borsotti

 

Allegato:
45216-2016