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giurisprudenza

Il compenso corrisposto dal cliente a titolo di “palmario” è soggetto all’obbligo di fatturazione (Cass., Sez. Unite, 8 giugno 2023, n. 16252)

La sentenza in commento conferma la pronuncia del C.N.F. con la quale era stata accertata la violazione dei doveri deontologici da parte di un avvocato per omessa fatturazione di compensi ricevuti a titolo di “palmario” a ben tre anni dal pagamento della somma.

Nei propri motivi il ricorrente sosteneva che tale importo avrebbe avuto la natura di sostanziale regalia e, in quanto tale, non sarebbe stata soggetta agli obblighi di fatturazione. Prova ne sarebbe stata anche la circostanza che il cliente non avrebbe mai richiesto l’emissione del documento fiscale.

La Cassazione, nel confermare quanto già statuito dal C.N.F., chiarisce che il palmario costituisce una vera e propria componente aggiuntiva del compenso professionale “riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l’importanza e difficolta’ della prestazione professionale” e come tale senz’altro soggetto agli obblighi di fatturazione.

La Corte ripercorre anche le motivazioni addotte dal C.N.F. a sostegno della qualificazione come componente aggiuntiva del compenso del palmario erogato nel caso in esame, ricordando che l’importo era stato contrattualizzato con il cliente e che una parte della somma era anche stata oggetto di procedimento monitorio, circostanza che permetteva di escludere con certezza che si potesse trattare di una regalia.

A cura di Sofia Lelmi