La Suprema Corte interviene a chiarire un delicato aspetto in merito all’attività professionale prestata dall’amministratore di sostegno, il quale, nella propria qualità di avvocato, stia in giudizio per conto del proprio amministrato. In tale ipotesi infatti deve ritenersi applicabile l’art. 86 c.p.c. che consente al rappresentante legale, quando anche in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività forense, di difendersi personalmente, senza che venga ad instaurarsi alcun rapporto contrattuale professionale tra l’amministrato e l’avvocato, suo difensore e legale rappresentante.
Ritenuta dunque l’insussistenza di qualsivoglia contratto d’opera intellettuale, il compenso per l’opera prestata dall’avvocato amministratore di sostegno per conto del proprio amministrato non può trovare soddisfazione nell’ambito del rapporto contrattuale tra avvocato e cliente, bensì in quello diverso dell’equa indennità ex art. 379 c.c., espressamente richiamato dall’art. 411 c.c., che deve essere richiesto al Giudice Tutelare.
A cura di Elena Borsotti